ORDINANZA PRESIDENTE R.A.S. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole.

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ORDINANZA PRESIDENTE R.A.S. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole.

Data:

27 Giugno 2025

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Descrizione

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di sanità e igiene pubblica, ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel territorio della
Regione Sardegna. Misure di prevenzione per l’attività lavorativa nei settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia in condizioni di esposizione prolungata al sole. Esenzione per attività di pubblica utilità, protezione civile o salvaguardia della pubblica incolumità poste in essere da Pubbliche Amministrazioni, concessionari di pubblico servizio e loro appaltatori.
LA PRESIDENTE
VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTO l’art. 32 della Costituzione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”, e, in particolare, l’art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può
emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio
nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco
ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni, recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;

ATTESO che lo svolgimento di talune attività lavorative in ambiente esterno, in condizioni
climatiche caratterizzate da elevate temperature e prolungata esposizione alle
radiazioni solari, rappresenta un rischio per la salute dei lavoratori, soggetti a
possibili colpi di calore e stress termico;
CONSIDERATO che sul tema, segnalato anche da associazioni e sindacati, il Ministero della
Salute e diverse Regioni sono intervenuti con la finalità di apprestare adeguate
misure di prevenzione e protezione contro i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori;
VISTO il Piano regionale di Protezione civile per il rischio idraulico, idrogeologico e da
fenomeni meteorologici avversi, in particolare il paragrafo 7.2.1. “Pericolo alte o
basse temperature”, redatto sulla base dei principi sanciti dal decreto legislativo
n. 1/2018, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1/9 dell’8
gennaio 2019 e aggiornato, da ultimo, con la deliberazione n. 47/50 del 29
dicembre 2023;
CONSIDERATO che, sulla base del predetto Piano, al Centro Funzionale Decentrato regionale (CFD), funzionalmente integrato nella struttura regionale di protezione civile, è
attribuita, tra l’altro, la competenza a fornire pieno supporto alle decisioni delle Autorità di protezione civile competenti per gli allertamenti;
CONSIDERATO che la stagione estiva in corso si sta rivelando caratterizzata da condizioni di alta pressione e presenza di anticicloni con stabilità prolungata nel tempo, tali da produrre in molte giornate condizioni di temperature molto elevate e persistenti su gran parte del territorio regionale;
CONSIDERATO che per tale ragione il CFD – settore meteo, istituito presso il Dipartimento Specialistico Meteoclimatico (DMC) dell’ARPAS, ha già emesso diversi avvisi di
condizioni meteorologiche avverse nelle giornate del 3, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 24,
25 e 26 giugno 2025 per “temperature massime elevate, localmente molto elevate nelle zone interne”;
CONSIDERATO che lo stesso CFD – settore meteo, indica che le condizioni climatiche medie dell’estate rendono possibile il ripetersi di condizioni di temperature elevate o
molto elevate nel corso della stagione;
VISTA la nota prot. 13072 del 25 giugno 2025, con cui la Presidenza del Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) e la Direzione regionale INAIL Sardegna sostengono l’importanza di introdurre misure concrete e tempestive a tutela dei lavoratori impiegati in attività outdoor, con particolare attenzione ai settori agricolo, florovivaistico e dell’edilizia;
CONSIDERATO che nell’ambito del progetto Worklimate, curato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche in collaborazione con l’Istituto Nazionale Assicurazione contro gli
Infortuni sul Lavoro (INAIL), è stato predisposto un sistema di allerta da caldo specifico per il settore occupazionale, corredato da mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
ATTESO che il suddetto sistema di allerta è reso disponibile e pubblicato dall’INAIL in tempo reale sul sito web www.worklimate.it, alla pagina https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ e che tale strumento, specificamente riferito ai rischi in argomento, è predisposto al fine di
rappresentare il rischio al quale sono esposti i lavoratori;
PRESO ATTO che alla suddetta pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, con riferimento alla mappa delle ore 12:00, potrà essere
rappresentato il livello di rischio “ALTO” per il quale è necessario adottare le misure di tutela dei lavoratori impiegati nei settori sopraindicati;
CONSIDERATO che il lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e dell’edilizia, è svolto essenzialmente all’aperto senza possibilità per i lavoratori di ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento delle temperature;
ATTESO che la Direzione generale della Protezione Civile ha rappresentato l’esigenza di escludere dall’applicazione delle prescrizioni le Pubbliche Amministrazioni, i
concessionari di pubblico servizio e i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica
incolumità, compresa l’Agenzia Forestas, anche con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, ferma restando l’adozione da parte
del datore di lavoro, di idonee misure organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008;
RITENUTO necessario, con riferimento alle aree della Regione interessate dallo svolgimento delle predette attività lavorative in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l’impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli per i lavoratori;
RITENUTO per le suddette finalità e con riferimento ai predetti settori, di disporre, fino al 31 agosto 2025, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio riferita alle ore 12.00, pubblicata sul sito internet www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnala un livello di rischio “ALTO”;
RITENUTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della sopra richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l’esercizio dei poteri contingibili
e urgenti attribuiti alla Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, mediante l’emissione di apposita ordinanza con efficacia estesa all’intero territorio regionale;
RITENUTO di dover provvedere in proposito,
ORDINA
ART. 1 Con efficacia immediata e fino al 31 agosto 2025, è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00,
sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore agricolo, florovivaistico e dell’edilizia, limitatamente ai soli
giorni in cui la “mappa del rischio” riferita alle ore 12.00, pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, segnali un
livello di rischio “ALTO”.
ART. 2 Le prescrizioni della presente ordinanza non trovano applicazione per le Pubbliche Amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio e per i loro
appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, compresa l’Agenzia Forestas, anche
con riferimento alle attività di presidio, controllo e vigilanza del territorio, fatta salva in ogni caso l’adozione da parte del datore di lavoro, di idonee misure
organizzative ed operative che riconducano il rischio di esposizione dei lavoratori alle alte temperature ad un livello accettabile secondo la valutazione
del rischio, come previsto dal decreto legislativo n. 81/2008.

ART. 3 La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente ordinanza determina, se il fatto non costituisce più grave reato, le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale.
ART. 4 La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul B.U.R.A.S. ed è trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e ai Sindaci
dei Comuni della Sardegna. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La Presidente
Alessandra Todde

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Ultimo aggiornamento: 27/06/2025, 09:23

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